(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del
                           1° giugno 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Integrazioni all'Art. 1 della legge regionale n. 3/2004

    1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 23 febbraio 2004,
n.  3  (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali.   Prime  disposizioni),  dopo  le  parole:  «Le  Unioni  di
comuni,»,    sono    aggiunte   le   seguenti:   «ivi   comprese   le
Unioni-Comunita' collinari,».
    2.  Al  comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale n. 3/2004, dopo
le  parole:  «Comunita' montane», sono aggiunte, infine, le seguenti:
«, fatte salve le Unioni di comuni gia' compresi in comunita' montane
destinatarie,   ai  sensi  del  decreto  del  Ministero  dell'interno
1° settembre  2000,  n.  318  (Regolamento  concernente  i criteri di
riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure
di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali)
dei contributi statali per l'anno 2005.».
    3.  Al  comma 4 dell'Art. 1 della legge regionale n. 3/2004, dopo
le  parole:  «presente legge», sono aggiunte, infine, le seguenti: «,
tenuto  conto  del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire
in  forma  associata,  nonche' della popolazione, in modo da favorire
l'associazionismo di comuni di minore dimensione demografica».